Per i piani magistrali: è possibile inserire tra gli esami liberi quelli di psico-pedo per la formazione iniziale degli insegnanti?
Situazione degli anni accademici precedenti (cosiddetti "24cfu"): la Comm.Did. ha discusso il problema e ha deciso che solo per i piani di indirizzo chiaramente didattico sarà possibile usare 6 cfu liberi per quello scopo. Naturalmente ogni studente può comunque sostenere fuori piano di studi altri esami da farsi riconoscere per i 24 cfu, come pure usare il semestre aggiuntivo (iscrivendosi ai "24 cfu" se ha finito gli esami del suo piano di studi di Matematica).
In caso di cambiamento della normativa questa decisione potrà essere rivista; allo stato attuale per gli studenti del primo anno si sconsiglia di inserire questi corsi in quanto potrebbero diventare inutili.
Aggiornamento aprile 2023: la situazione attuale (
legge 29 giugno 2022, n. 79, di cui mancano ancora i decreti per specificare i "60 cfu abilitanti") non permette ancora di prevedere se eventuali crediti psico-pedagogici (e quali) ottenuti durante la laurea magistrale possano essere riconosciuti per la formazione iniziale per l'insegnamento (cosiddetti ora "60cfu"). Tale legge prevede
"Nel rispetto del principio di autonomia delle universita', i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalita' aggiuntiva.", ma anche che i decreti attuativi specificheranno "le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi."